Decreto Legge
29 luglio 2008 n° 146
Capo III
Norme di
sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90
- Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le
unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una
bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei
imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e,
in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in
caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate,
in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e'
richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di
un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni
subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c)
un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche
conformi alla norma EN 14467;
d) una
cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al
decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una
maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta;
e) un
apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la
presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91
- Segnalazione
1. Il
subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In
caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a
trecento metri.
3. In
caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo
segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di
superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di
almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,
in caso di separazione dal gruppo.
4. Il
subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla
verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le
unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali
di posizionamento del subacqueo.
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